CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE F.I.G.C.
SERIE C
AMMONIZIONE (1^ INFRAZIONE):
Alex
Bellagamba Turchi (Real Lions)
Dania Lampredi (Gabicce Gradara)
Simona Camacci Menichelli (Junior Futsal)
Sara Papetti (Vis Concordia)
Federica Marani (Vis Concordia)
Stefania Giacomini (Piandirose)
AMMONIZIONE (2^ INFRAZIONE):
Gemy Capretti (Real Lions)
Valentina Falcioni (Pian di Rose)
ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PETTINARI LAURA
(PIANDIROSE) AMMENDE A CARICO DI SOCIETA'
Euro 50,00 SAN MICHELE
Per aver la propria tifoseria durante la gara insultato l'arbitro.
RECLAMO POL. FILOTTRANO P. AD AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CANTINE RIUNITE - POL. FILOTTRANO DEL 2.11.2013 CAMPIONATO REGIONALE SERIE C
(Delibera Giudice
Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 64 del 6.11.2013)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla calciatrice BARBINI Roberta, asseritamente tesserata a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questa tenuto, nella corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato la condotta ascritta alla Barbini, precisando, tra l’altro, di non avere subito alcuna conseguenza dal contatto fisico con la stessa calciatrice.
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ascoltati l’arbitro e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuto
che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle
risultanze istruttorie evidenzia che la condotta della calciatrice Barbini si
estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, posta in essere in un unico
contesto e priva di ulteriori contenuti, in particolare di violenza e di
concrete minacce nei confronti dell’arbitro;
ritenuto pertanto che
si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto
riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dalla
Barbini nonché ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo
Collegio.P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dalla Pol. Filottrano P. AD e, per l’effetto, riduce a tre giornate di gara la squalifica della calciatrice BARBINI Roberta.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
Tamburrini Paolo
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